martedì 18 gennaio 2011

La Costituzione che resiste


di Riccardo Di Santo

Già si sentono i comunicati da parte dei cortigiani del reale di Arcore squillare alle televisione: “l’ordine democratico è stato sovvertito!!”. Poco importa se a strillare siano distruttori di siti archeologici o avvocatesse trasmigrate dall’ostile nord alla soleggiata Reggio di Calabria. Noi da bravi sudditi crediamo, obbediamo e non ci interroghiamo. Sfortunatamente per loro, noi de L’Agronauta siamo proprio dei cattivoni perché vogliamo riportare (non me ne vogliano i politici del centrodestra) i fatti. La sentenza dello scorso Giovedì ha dichiarato illegittimi costituzionalmente i commi I, III e IV dell’art. 1 della legge 51/2010 detta “Legittimo Impedimento”, ma perché?

La legge in realtà era composta di due soli articoli che stabilivano: l’uno che per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri costituiva un impedimento legittimo, già previsto dall’art. 420ter del codice di procedura penale, l’esercizio di una o più delle attività di governo cosicché l’udienza dei tribunali andavano sospese di volta in volta; l’altro che tale legge si applicava finché non fosse stata emanata un legge costituzionale contenente la stessa sostanza di questa. La corte ha riscontrato una violazione degli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 138 (procedimento di legge costituzionale) cost. di due commi più l’illegittimità del primo comma se interpretato in maniera diversa da quella stabilito dalla stessa corte. Il comma III dell’art. 1 stabiliva il dovere del giudice su richiesta di Palazzo Chigi, di rinviare l’udienza senza dover controllare la natura o la inderogabilità dell’impegno usato come giustificazione; Il comma IV sempre dell’art. 1 stabiliva invece la possibilità che, sempre su richiesta di Palazzo Chigi, in vista di un impegno duraturo si poteva avere il rinvio dell’udienza per un periodo non superiore ai sei mesi. Cioè in poche parole tali commi affermavano che se il Presidente aveva voglia di saltare un’udienza per impegni giudicati da lui improrogabili (Ad esempio la sagra del carciofo di Sezze) inviava un’informativa al giudice e questo era obbligato a rinviare l’udienza senza poter contestare nel merito l’impegno addotto; se poi l’impegno era continuativo secondo Palazzo Chigi (la sagra che dura un po’ di più del solito) allora il rinvio poteva durare fino a 6 mesi. Infine la corte ha giudicato l’art 1, primo comma, legittimo ma solo se interpretato in conformità dell’art. 420ter c.p.p. In poche parole una sentenza impeccabile, anzi perfino “soft” rispetto ai pronostici su questa legge chiaramente incostituzionale, che di fatto rispedisce al mittente le solite e noiose accuse di Tizio, Caio e Bondi.

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